Denominazioni vino

I vini mostrano, attraverso la propria etichetta, le caratteristiche che possiedono, la loro origine e diverse altre informazioni che interessano i consumatori. Sulle etichette sono presenti anche delle sigle come DOP, DOC, DOCG, ITG. Questi sono degli acronimi che indicano i vari tipi di denominazione che esistono a livello nazionale e comunitario. Tali denominazioni sono attribuite con delle leggi specifiche e vanno a contrassegnare dei vini di particolare pregio, prodotti in zone specifiche e con metodi ben definiti. La denominazione può essere considerata come una garanzia di qualità e trasparenza verso il consumatore. Non si tratta, dunque, di marchi indicanti un particolare produttore o una azienda, ma al contrario rappresentano un territorio nel suo complesso, lo valorizzano e mostrano al mercato la tipicità e peculiarità del prodotto stesso che non possono riscontrarsi in altri vini. Un metodo per valorizzare le produzioni più nobili che non possono competere sui grandi numeri, ... continua

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      • Vini da tavola;

      • Vini con Indicazione Geografica Tipica (IGT);

      • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC);

      • Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG);

      Si tratta di una classificazione che va dai vini meno pregiati a quelli più importanti. I vini da tavola sono considerati quelli meno pregiati e sono sottoposti a controlli meno stringenti. Nelle loro etichette non è necessario indicare molte informazioni, possono utilizzare anche nomi di fantasia e le uve possono provenire da diverse zone.

      Se un vino possiede l’Indicazione Geografica Tipica significa che le uve utilizzate per produrre quel vino provengono da una area viticola delimitata, ben precisa che viene indicata in modo chiaro, avente caratteristiche omogenee, ma comunque abbastanza vasta. L’aera indicata non può essere la stessa riportata sui vini DOC e DOCG. Nel disciplinare si devono riportare anche altri elementi come la resa dell’uva per ettaro, il titolo alcolometrico naturale delle uve e i vitigni che vengono utilizzati per la produzione del vino.

      Le norme diventano molto più rigide quando si passa ai vini DOC e DOCG. Le due denominazioni si possono racchiudere in un insieme più ampio chiamato Vino di Qualità Prodotto in Regione Delimitata. Come si può notare compare anche l’aggettivo “di qualità” che sta a indicare che viene garantita non solo l’area di provenienza, ma anche che sono assicurate e certificate le particolari proprietà di quel vino, attenute anche attraverso specifici processi produttivi. Nel caso dei vini DOC le aree di provenienza sono molto più limitate come estensione e devono essere citati anche i vitigni. Queste regole sono riportate nelle Disciplinari di produzione. Le disciplinari altro non sono che un insieme di regole e imposizioni a cui i produttori devono attenersi per poter vedere certificato il loro vino con il marchio DOC o DOCG.

      Per quanto riguarda i vini DOC la Disciplinare impone che vengano indicati:

      1. L’indicazione geografica, ovvero l’area geografica di produzione;

      2. I vitigni e i vari tipi di uva utilizzata ;

      3. Il tipo di terreno in cui viene raccolta l’uva;

      4. La resa dell’uva in vino;

      5. Le tecniche di produzione utilizzate, come i metodi di potatura e i metodi di invecchiamento che possono essere in recipienti di legno o altro materiale o ancora in bottiglia;

      6. Le caratteristiche che presenta il vino come la sua acidità, la gradazione alcolica minima, le proprietà organolettiche;

      I vini DOC possono anche riportare altre diciture che vanno a classificare e inquadrare ancora meglio il prodotto. Se un vino riporta nella sua etichetta il termine “Classico”, questo non viene apposto liberamente dal produttore, ma indica una qualità particolare del vino. Infatti, prendendo in considerazione l’area delimitata dal disciplinare, solo il vino prodotto nella zona con più tradizione vinicola può essere distinto con la dicitura “classico”. Se invece si vede la scritta “riserva”, il consumatore sa che si tratta di un vino invecchiato per un periodo superiore al consueto che non deve essere inferiore ai due anni per il vino rosso e un anno per i vini bianchi. Per ultimo, il termine “superiore” indica un vino di grande qualità che deriva da condizioni particolarmente favorevoli, come un buon clima, condizioni che hanno inciso positivamente sulle uve e di conseguenza sui vini. Inoltre la resa per ettaro delle uve deve essere leggermente inferiore.

      I vini DOCG sono vini DOC che in più presentano delle significative qualità organolettiche e che sono divenuti vini di grande fama. In questo caso la disciplinare stabilisce ulteriori limiti. Valgono ovviamente tutte le adempienze elencate per i DOC, ma in più i vini che ambiscono a ottenere la Denominazione di Origine Controllata e Protetta devono essere sottoposti a un test di qualità che viene effettuato in corrispondenza della fase di imbottigliamento e, quindi, con una frequenza molto superiore a quanto avviene per i DOC. Superati questi test, su ogni bottiglia viene apposto un sigillo di qualità in filigrana che, per essere assolutamente unico e inimitabile, viene stampato dell’Istituto Poligrafico dello Stato. I sigilli sono rilasciati dalle Camere di Commercio. Inoltre i vini DOCG non possono essere commercializzati in confezioni che superano i 5 litri di capacità. I vini possono anche essere classificati come DOP, secondo la denominazione dell’Unione Europea che ha di recente introdotto delle innovazioni. DOP è l’acronimo di Denominazione di Origine Protetta e include sia i vini DOC che quelli DOGC, queste ultime rappresentano un’ulteriore classificazione che si è tipicamente sviluppata in Italia.

      A questo punto è importante passare alla descrizione di cosa occorra fare nel concreto per ottenere la Denominazione di Origine Controllata. Ebbene l’iter da affrontare è abbastanza lungo. Anzitutto occorre sottolineare che un vino può divenire DOC solo se la richiesta arriva dai produttori di una zona che è stata riconosciuta da almeno 5 anni ad IGT. Se si possiede questo requisito allora i produttori di vino di una certa area possono accordarsi e richiedere alla Regione di competenza il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata. Un singolo produttore, infatti non può far partire l’istanza che deve invece pervenire da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori che rappresentano almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area. Sempre a livello regionale avviene l’approvazione del disciplinare di produzione elaborato a tutela delle caratteristiche tipiche del territorio e del vino in considerazione. Il passo successivo è costituito dall’analisi delle proprietà organolettiche e fisico chimiche del vino per attestarne la corrispondenza con le caratteristiche riportate nel disciplinare. Tale analisi viene effettuata da una Commissione di degustazione istituita precisamente per questo scopo nelle Camere di Commercio. Una volta superata questa fase occorre ancora sottoporsi al vaglio del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che ha il compito di revisionare i risultati dell’esame organolettico e presso cui sono istituite le commissioni di appello. Questo Comitato è un organo del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali. Se tutto questo procedimento è arrivato a questo punto con successo, e se non ci sono delle istanze e controdeduzioni da parte di altri soggetti interessati, si procede al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata che viene ufficializzata tramite un Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

      I vigneti che andranno a produrre vini DOC o DOCG dovranno essere iscritti nello schedario viticolo gestito dalle Regioni e dalle Province autonome.

      In questo caso l’iter è molto simile a quanto descritto in precedenza, restano da fare delle precisazioni. In questo caso possono avere la denominazione di origine controllata e garantita soli vini riconosciuti a DOC da almeno 10 anni, così come recita il Decreto legislativo dell’ 8 aprile 2010. Inoltre si deve trattare di vini di particolare pregio e rinomanza commerciale. Il decreto sottolinea anche che tali vini devono essere “stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione”. Come si può notare sono delle caratteristiche più restrittive rispetto a quanto viene stabilito per i vini DOC. Il resto della procedura resta immutato, ma i controlli sulla qualità, come già descritto, sono molto più intensi.

      Queste regole devono convivere con le procedure valide per la richiesta della Denominazione di Origine Protetta a livello comunitario in cui, ovviamente, è prevista la formulazione di una domanda di protezione da presentare alla Commissione UE . Il livello nazionale, in questo contesto, mette a punto una procedura preliminare che si dovrà concludere definitivamente con l’approvazione della domanda a livello comunitario. La Commissione ha stabilito, con alcuni dispositivi, i soggetti che possono legittimamente formulare la domanda e il contenuto della stessa. Di fatto, però, il marchio DOP vale soprattutto per altri prodotti che non siano il vino. I produttori di vini potranno decidere di esporre i marchi DOC, DOCG o ITG senza il marchio DOP, che non andrà a sostituire il nostro vecchio sistema di denominazione. Con l’ulteriore passaggio a livello comunitario e la diversa normativa, la procedura si andrà inevitabilmente ad allungare, ma sono previste delle semplificazioni nel caso in cui siano necessarie solo delle modifiche ritenute poco significative.